Approfondimenti
Scambio sul Posto: facciamo
chiarezza sul trattamento
fiscale
Una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate
chiarisce dubbi su Iva e sulle imposte
dirette relative al contributo in conto
scambio corrisposto dal GSE agli utenti
che autoproducono elettricità da
fotovoltaico.Con la
deliberazione n. 74/2008
dell’Autorità per l’Energia e il Gas, dal 1°
gennaio 2009 le modalità di
funzionamento e le condizioni tecnicoeconomiche
dello scambio sul posto sono
variate.
Lo scambio sul posto sarà così strutturato:
a) l’utente conferirà l’energia prodotta nel
sistema elettrico gestito da GSE;
b) il GSE riceverà l’energia e la venderà sul
mercato;
c) l’utente acquisterà l’energia necessaria
presso l’impresa fornitrice pagando il
relativo corrispettivo;
d) il GSE corrisponderà all’utente un
contributo in conto scambio allo scopo di
rimborsarlo di un costo, quello per
l’acquisto dell’energia, che in realtà non
avrebbe dovuto sostenere nei limiti
dell’energia autoprodotta.
Questo nuovo scambio sul posto si viene a
configurare come un
vendita di energia
l'utente s'impegna a conferire l'energia
autoprodotta a GSE e quest'ultimo, al
contempo, si obbliga a corrispondere
all'utente stesso un importo (contributo in
conto scambio) che assume natura di
corrispettivo.
In seguito a queste modifiche, gli utenti
percettori del contributo in conto scambio
sarebbero, in linea generale, produttori e
venditori di energia e dovranno quindi
adempiere alle relative obbligazioni fiscali,
illustrate con circolare dell’Agenzia
dell’Entrate n. 46 del 19 luglio 2007,
punto 9.2.1.
contratto diin base al quale
Il punto sul trattamento fiscale
Nello specifico, il contributo in conto
scambio, assume il
trattamento fiscale
nella risoluzione n. 13 del 20 gennaio
2009 dell’Agenzia delle Entrate:
1)
commerciale
seguente, così come definitoPersona fisica o ente non
a)
dell'abitazione
non commerciale,
potenza:
impianti posti al servizioo della sede dell'entefino a 20 kWp di
collocazione (ad esempio, sul tetto
dell'abitazione o su un'area di
pertinenza), risulti installato
essenzialmente per fare fronte ai
bisogni energetici dell'abitazione o
sede dell'utente si ritiene che
l'immissione di energia in rete per
effetto del servizio di scambio sul posto
non concretizzi lo svolgimento di una
attività commerciale abituale e che il
relativo contributo in conto scambio
erogato dal GSE non assuma rilevanza
fiscale.
qualora l'impianto, per la sua
b)
potenza
considerazione che impianti di
dimensioni maggiori siano realizzati da
soggetti che debbano soddisfare
esigenze diverse da quelle
strettamente privatistiche di una
abitazione o di una sede di un ente
non commerciale, l'energia prodotta e
immessa in rete dovrà essere
considerata come ceduta alla rete
medesima nell'ambito di un'attività
commerciale (vendita di energia) e il
contributo in conto scambio costituirà
un corrispettivo rilevante sia ai fini
dell'IVA che delle imposte dirette.
In tale ultimo caso, gli utenti dovranno
emettere fattura nei confronti del GSE
in relazione al corrispettivo di
cessione;
Diversamente, se l'impianto è disuperiore a 20 kWp, nella
c) impianti diversi
quando l'impianto, per la sua
collocazione, non risulti posto al
servizio dell'abitazione o della sede
dell'utente, l'energia immessa in rete
per effetto del servizio di scambio sul
posto dovrà essere considerata ceduta
alla rete medesima nell'ambito di
un'attività commerciale, perciò
rilevante sia ai fini dell'IVA che delle
imposte dirette. Gli utenti, quindi
dovranno emettere fattura nei
confronti del GSE in relazione al
corrispettivo di cessione;
:
2) Imprenditore o soggetto passivo
IRES
Il contributo in conto scambio
costituirà un corrispettivo rilevante sia
ai fini dell'IVA che delle II.DD.;
l'utente dovrà emettere fattura nei
confronti del GSE in relazione al
corrispettivo di cessione;
3) Lavoratore autonomo
Il contributo in conto scambio
costituirà un corrispettivo rilevante ai
fini dell'IVA e delle II.DD., tuttavia,
poiché tale corrispettivo è relativo allo
svolgimento di un'attività diversa da
quella professionale esercitata, il
contribuente dovrà tenere per la
produzione e cessione di energia una
contabilità separata ai sensi dell'art.
36, secondo comma, del DPR 26
ottobre 1972, n. 633, e fatturare al
GSE l'importo percepito.